Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18754 - pubb. 16/01/2018

Commissione di Massimo Scoperto: limiti di applicazione e computabilità a fini anti-usura

Tribunale Firenze, 21 Novembre 2017. Est. Anna Primavera.


Contratti bancari – Commissione di Massimo Scoperto – Applicazione alle somme non utilizzate dal cliente – Nullità – Sussiste – Computabilità per la determinazione del TEG – Affermazione



La Commissione di Massimo Scoperto assume carattere di corrispettivo dell’obbligo della banca di tenere a disposizione del cliente una certa somma per un certo lasso di tempo, indipendentemente dall’utilizzazione del credito, per cui la stessa deve essere computata solo ed unicamente nel caso in cui il cliente non abbia mai utilizzato l’apertura di credito. Viceversa, quando la banca applica tale commissione in caso di utilizzo dell’apertura di credito, la CSM risulta essere priva di una giustificazione causale, in quanto il corrispettivo della messa a disposizione del cliente di una certa somma è rappresentato dagli interessi corrispettivi applicati.
Pertanto, la CSM va calcolata o sull’intera somma messa a disposizione dalla banca (accordato) ovvero sulla somma rimasta disponibile in quel dato momento e non utilizzata dal cliente. Da ciò discende che la CSM applicata sull’utilizzato non è dovuta perché priva di causa. A maggior ragione, l’applicazione di tale commissione risulta oltremodo priva di giustificazione causale in caso di chiusura del conto, che determina il venir meno anche dell’apertura di credito in esso regolata.
Già prima della L.2/2009, in ottemperanza al disposto di cui all’art.1 della legge n.108/96, la CMS avrebbe dovuto essere considerata un onere aggiuntivo ed essere calcolata come tale nella determinazione del TEG, trattandosi di una forma di remunerazione della somma messa a disposizione che rientra pienamente nella previsione della L.108/96 – fonte primaria, come tale prevalente sulle circolari della Banca d’Italia.
Non può neppure obiettarsi che non essendo stata la CMS compresa nel calcolo del TEGM sino al 2009 si raffronterebbero categorie non omogenee, posto che l’art.644 co.5 c.p. ha carattere di onnicomprensività e nega, quindi, i principi di omogeneità e simmetria del TEGM e del TEG. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Alfredo Montefusco


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