Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14978 - pubb. 11/05/2016

Contratto di swap: nullità in assenza di conoscenza da parte del cliente del valore finanziario iniziale

Appello Torino, 22 Aprile 2016. Est. Caterina Mazzitelli.


Contratto di swap – Nullità in assenza di conoscenza da parte del cliente del valore finanziario iniziale – Connessione della causa con l'assolvimento dell'onere informativo ovvero con la consapevolezza piena del cliente circa i rischi dell’operazione e le particolari connotazioni dello swap – Contratto swap con flusso negativo al momento della sua sottoscrizione – Assenza di causa concreta del negozio – Violazione del sinallagma e nullità ai sensi dell’art. 1418 c.c.



La causa sottostante ad un negozio giuridico bilaterale deve essere individuata in concreto e non già solo su un piano astratto. Siffatta necessità corrisponde ad esigenze di tutela sottese all’ordinamento e nel contempo ad esigenze di verifica della realtà concreta, non essendo sufficiente uno schema, di natura atipica, individuato a priori per la verifica del contratto. Affinché non vi sia uno squilibrio fra le prestazioni consistenti nei reciproci pagamenti, da porsi in relazione con il differenziale a favore o a sfavore della banca secondo il superamento o meno del limite prefissato negozialmente è indispensabile che la partenza sia paritaria, senza valori negativi, già a monte dell’una o dell’altra parte. Pertanto, se il contratto swap, presenta al momento della sua sottoscrizione un flusso negativo, viene a mancare la causa concreta del negozio il che non può che essere valutato ai sensi dell’art. 1418 c.c. Il contratto risulta affetto già inizialmente da uno squilibrio del sinallagma, quando è ravvisabile una commissione implicita o occulta o un compenso maggioritario per la banca.
Sussiste una inscindibile connessione della causa con l’assolvimento dell’onere informativo, ovvero con la consapevolezza piena del cliente circa i rischi dell’operazione e le particolari connotazioni dello swap.
Incide sulla causa concreta sottostante al negozio giuridico l’occultamento di un valore negativo per il cliente stesso; la causale del contratto risulta sbilanciata a livello obiettivo, in quanto comporta uno squilibrio, non conosciuto e quindi rapportabile ad una falsa cognizione in capo al cliente della funzione stessa del contratto specifico. (Patrizia Perrino) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Patrizia Perrino del Foro di Verona


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