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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14040 - pubb. 22/01/2016.

Default delle obbligazioni argentine e diritto del cliente di trattenere le cedole


Tribunale di Bari, 08 Gennaio 2016. Est. Rana.

Intermediazione finanziaria – Obblighi informativi dell’intermediario

Obbligazioni argentine – Alta rischiosità dello strumento finanziario – Rischio default per lo Stato argentino fin dal 1998

Risoluzione del contratto – Risarcimento del danno – Frutti civili percepiti in buona fede (art. 1148 cod. civ.) – Diritto del cliente a trattenere le cedole sugli interessi – Sussistenza


Gli obblighi informativi posti a carico dell’intermediario, discendenti dalle norme ex artt. 21 T.U.F. e 26-31 del regolamento CONSOB adottato con deliberazione CONSOB n. 11522 del 1998, possono ritenersi concretamente adempiuti soltanto quando l’investitore abbia pienamente compreso le caratteristiche essenziali dell’operazione non solo con riguardo ai suoi rischi patrimoniali ma anche con riferimento alla sua adeguatezza. (Giuseppe Angiuli) (riproduzione riservata)

Per i titoli di Stato emessi dalla Repubblica Argentina, già a partire dall’anno 1998 si erano posti problemi di criticità e rischio di insolvenza poichè in quell’anno il P.I.L. del Paese aveva manifestato una prima significativa contrazione. Inoltre, già a far data dal 1997 le principali agenzie specializzate nell’assegnazione dei giudizi di merito di credito (rating) avevano, in maniera sostanzialmente concorde, classificato tale emittente nella categoria “speculativa”. (Giuseppe Angiuli) (riproduzione riservata)

L’efficacia retroattiva della risoluzione del contratto per inadempimento non comporta il maturare di interessi sulle somme versate dall’una all’altra parte in esecuzione del contratto a decorrere dalla data del versamento, atteso che il venir meno ex tunc del vincolo contrattuale rende privo di causa il pagamento già eseguito in forza del contratto successivamente risolto e per questo impone di far capo ai principi sulla ripetizione dell’indebito per qualificare giuridicamente la pretesa volta ad ottenere la restituzione di quel pagamento.

In materia di indebito oggettivo, ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., il debito dell’accipiens – a meno che questi sia in malafede – produce interessi solo a seguito della proposizione di un’apposita domanda giudiziale, non essendo sufficiente un qualsiasi atto di costituzione in mora del debitore, dovendo per l’indebito trovare applicazione la tutela prevista dall’art. 1148 cod. civ. per il possessore di buona fede in senso oggettivo, a norma del quale questi è obbligato a restituire i frutti soltanto dalla domanda giudiziale, secondo il principio per il quale gli effetti della sentenza retroagiscono al momento della proposizione della domanda (ex plurimis, Cass. civ., 2 agosto 2006, n. 17558). (Giuseppe Angiuli) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Giuseppe Angiuli del Foro di Bari


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