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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12313 - pubb. 26/03/2015.

Al leasing traslativo si applica la disciplina di carattere inderogabile di cui all’art. 1526 c.c.


ABF di Roma, 12 Dicembre 2013. Est. Sirena.

Leasing traslativo – Risoluzione anticipata – Nullità della clausola

Leasing traslativo – Risoluzione anticipata – Arricchimento indebito – Nullità della clausola


Al leasing traslativo si applica la disciplina di carattere inderogabile di cui all’art. 1526 c.c., la quale comporta, in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, la restituzione dei canoni già corrisposti e il riconoscimento di un equo compenso in ragione dell’utilizzo dei beni, tale da remunerare il godimento e non ricomprendere anche la quota destinata al trasferimento finale di essi. (Aldo Angelo Dolmetta, Ugo Minneci, Ugo Malvagna) (riproduzione riservata)

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto di leasing traslativo, ove il concedente cumulasse il residuo valore del bene con l’importo dei canoni già corrisposti, egli conseguirebbe un arricchimento senza causa, vietato dall’ordinamento giuridico. (Aldo Angelo Dolmetta, Ugo Minneci, Ugo Malvagna) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Aldo Angelo Dolmetta – D&S Studio Legale Associato


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