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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11877 - pubb. 12/01/2015.

Concordato preventivo e presupposti per i vari tipi di segnalazione in Centrale rischi


Tribunale di Monza, 22 Dicembre 2014. Est. Maria Gabriella Mariconda.

Concordato preventivo - Segnalazioni in Centrale rischi - Segnalazione come "incaglio" o come "sofferenza" - Concordato in bianco e concordato con continuità - Fatti nuovi che giustificano la segnalazione a sofferenza - Ammissione dello stato di crisi da parte del debitore che deposita la domanda di concordato


La comunicazione della Banca d'Italia del 7 febbraio 2014 precisa che le esposizioni debitorie di imprese ammesse alla procedura di concordato preventivo in bianco o a quella di concordato preventivo con continuità aziendale vengano segnalate alla Centrale rischi come "incagliate", salvo che non sussistano elementi obiettivi nuovi che inducano gli intermediari, nella loro responsabile autonomia, a classificare le esposizioni come "in sofferenza". Può, pertanto, affermarsi che la presentazione di una domanda di concordato preventivo ove l'impresa ammetta apertamente l'esistenza di uno stato di crisi costituisca quell'elemento nuovo che legittima gli intermediari bancari a classificare il debitore nell'ambito delle sofferenze. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. P. Carlo Cajani


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