Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11731 - pubb. 04/12/2014

Cancellazione della segnalazione alla CAI: applicabile la tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. anche dopo il d.lgs. 150/2011

Tribunale Milano, 15 Ottobre 2014. Est. Silvia Brat.


Centrale di Allarme interbancaria – Segnalazione – Richiesta di Cancellazione del nominativo segnalato – Applicabilità della tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. – Inammissibilità per difetto di residualità alla luce dell’art. 10 dlgs 150/2011 – Esclusione



L’art. 10 del D. lgs. n. 150/11 al II comma prevede, solo con riferimento ai provvedimenti del garante per la protezione dei dati personali, la proponibilità di apposito ricorso con facoltà di ottenerne la sospensione dell’efficacia esecutiva (IV comma), secondo quanto previsto dall’art. 5 del D.lgs. n. 150/11. Ebbene, dopo l’abrogazione del comma 6 dell’art. 152 del Codice privacy (esteso a tutte le controversie di cui al capo 1 riguardanti l’applicazione delle disposizione del Codice della privacy, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del garante in materia di protezione dei dati personali), permane il rimedio di cui all’art. 10 III comma del D.lgs. n. 150/11 relativo esclusivamente ai provvedimenti del garante per la protezione dei dati personali. Da ciò segue che non sono soggetti al rimedio in questione tutti i provvedimenti emessi da altri soggetti diversi dal Garante. In un simile contesto, quindi, ciò che viene in rilievo, con lo strumento cautelare atipico di cui all’art. 700 cpc, è la verifica circa la legittimità dell’operato di soggetti terzi in materia di trattamento dei dati personali, alla luce della specifica diligenza richiesta nel settore volta volta trattato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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