Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27585 - pubb. 01/07/2022

L’ammortamento alla francese non necessita di pattuizione scitta. Nessuna informazione precontrattuale

ABF Milano, 28 Aprile 2022, n. 6650. Pres. Lapertosa. Est. Pederzoli.


Efficacia del meccanismo dell’ammortamento alla francese – Pattuizione scritta – Necessità – Esclusione

Efficacia del meccanismo dell’ammortamento alla francese – Pattuizione scritta – Necessità – Esclusione

Informazioni precontrattuali – Ammortamento alla francese – Particolari spiegazioni – Esclusione



La norma dell’art. 1282 c.c. contempla la possibilità che il «titolo» o la «legge» prevedano «in deroga al principio generale» che gli interessi maturino anche rispetto a capitale che non diviene esigibile. Perciò, non occorre alcuna pattuizione scritta per rendere efficace il meccanismo dell’ammortamento alla francese. Nella prassi bancaria consolidata dei mutui a rimborso rateale, l’applicazione del tasso di interesse avviene con riferimento al debito residuo.

In punto di «indeterminatezza del prezzo del finanziamento», nessuna norma primaria o secondaria contiene alcun diretto ed espresso riferimento alla necessità che il contratto e/o la tabella di ammortamento esplicitino il regime finanziario ovvero la base di calcolo degli interessi.

Né la norma dell’art. 1337 c.c., né quella dell’art. 124 TUB, né le disposizioni di trasparenza della Banca d’Italia «prevedono espressamente la ricomprensione delle possibili modalità di rimborso del credito nelle informazioni precontrattuali». (riproduzione riservata)


A cura di Dolmetta, Minneci, Mucciarone, Malvagna, Lentini, Bonfanti, Mager, Cipriani, Solarolo, Dassisti


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