TITOLO III
Del processo di cognizione
CAPO II
Del procedimento davanti al tribunale
SEZIONE II
Dell'istruzione della causa

Art. 81-bis

Calendario del processo

Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. […] I termini fissati nel calendario possono essere prorogati, anche d'ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti. La proroga deve essere richiesta dalle parti prima della scadenza dei termini. (1)

II. Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario [...] da parte del giudice, del difensore o del consulente tecnico d'ufficio può costituire violazione disciplinare, e può essere considerato ai fini della valutazione di professionalità e della nomina o conferma agli uffici direttivi e semidirettivi. Il rispetto del termine di cui all'articolo 473-bis.14, terzo comma, del codice è tenuto in considerazione nella formulazione dei rapporti per le valutazioni di professionalità. (2)

III. Quando il difensore documenta il proprio stato di gravidanza, il giudice, ai fini della fissazione del calendario del processo ovvero della proroga dei termini in esso previsti, tiene conto del periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi. La disposizione del primo periodo si applica anche nei casi di adozione nazionale e internazionale nonché di affidamento del minore avendo riguardo ai periodi previsti dall'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Dall'applicazione del presente comma non può derivare grave pregiudizio alle parti nelle cause per le quali è richiesta un'urgente trattazione.

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(1) L'art. 4, comma 4, lett. a), numero 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha soppresso il primo periodo del comma. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149/2022, il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). L'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che: "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti."
(2) Comma modificato dall'art. 4, comma 4, lett. a), numero 2), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 il quale ha soppresso le parole «di cui al comma precedente» e aggiunto il periodo: «Il rispetto del termine di cui all'articolo 473-bis.14, terzo comma, del codice è tenuto in considerazione nella formulazione dei rapporti per le valutazioni di professionalità.» Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149/2022, il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). L'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che: "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti."


GIURISPRUDENZA

Procedimento civile – Fissazione del calendario del processo – Obbligatorietà in ogni caso per il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie – Mancata previsione che egli possa, invece, fissare o meno il calendario in relazione al concreto contesto giudiziario ed ai singoli processi – Interpretazione della Consulta – Potere-dovere del giudice – Non necessità “per ogni causa” (Art. 81 bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, modificato dall'art. 1 ter del decreto legge 13/08/2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge 14/09/2011, n. 148).

Procedimento civile – Fissazione del calendario del processo – Obbligatorietà in ogni caso per il giudice, quando provvede sulle richieste istruttorie – Mancata previsione che egli possa, invece, fissare o meno il calendario in relazione al concreto contesto giudiziario ed ai singoli processi (Art. 81 bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, modificato dall'art. 1 ter del decreto legge 13/08/2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge 14/09/2011, n. 148).
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L’art. 81-bis disp. att. c.p.c. introduce il potere-dovere del giudice di formare il calendario del processo quando provvede sulle richieste istruttorie e, quindi, non in relazione ad ogni causa e ad ogni momento di essa. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

L’art. 81-bis disp. att. c.p.c. (cd. calendario del processo) costituisce diretta emanazione dell’art. 175 cod. proc. civ., che affida al giudice istruttore la direzione del procedimento, attribuendogli «tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento» di esso. In particolare, «egli fissa le udienze successive e i termini entro i quali le parti debbono compiere gli atti processuali». Il legislatore, rendendo esplicito e disciplinando con maggior dettaglio il potere-dovere del giudice di formare il calendario del processo (quando provvede sulle richieste istruttorie e, quindi, non in relazione ad ogni causa e ad ogni momento di essa), ha inteso perseguire l’esigenza di rendere conoscibili alle parti (sia pure in modo non rigido) i tempi del processo stesso, la necessità di evitare (per quanto possibile) inutili rinvii e ancora la possibilità di realizzare il principio di ragionevole durata del processo, richiamato in modo espresso nel testo normativo. In sostanza, come è stato autorevolmente osservato, si tratta di uno strumento che consente un’organizzazione programmata del processo, attraverso un «governo dei tempi» delle fasi di necessaria articolazione della procedura, che ne riduca la durata, introducendo elementi di prevedibilità concreta del momento nel quale la causa arriverà a decisione.
Ne consegue che non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 81-bis delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, come modificato dall’art. 1-ter del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, «nella parte in cui prevede che il giudice “fissa” il calendario del processo, così sancendone l’obbligatorietà in ogni caso», sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Varese. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Corte Costituzionale, 18 Luglio 2013, n. 216.


Calendario del processo – Art. 81-bis disp. att. c.p.c. – Modifiche apportate dal d.l. 23 agosto 2011 n. 138 conv. in L. 148/2011 – Obbligatorietà – Sussiste – Effetti – Irrazionale gestione del processo – Violazione artt. 3 e 111 Cost. – Sussiste – Rimessione degli atti alla Corte Costituzionale..
E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 81-bis disp. att. cod. proc. civ., come modificato dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (art. 1-ter), per violazione dell’art. 3 Cost. e dell’art. 111 Cost. nella parte in cui prevede che il giudice “FISSA” il calendario del processo, così sancendone l’obbligatorietà in ogni caso, producendo effetti irragionevoli sulla gestione del singolo processo, in concreto, tenuto conto dei carichi di lavoro dei Tribunali Italiani. In particolare, per gli effetti concreti della norma, essa viola il principio di ragionevolezza: la disposizione non è in sintonia con la finalità che la ispira, con la sua ratio, e non si può quindi negare che essa non sia espressione di razionalità, emergendo un evidente  difetto di coerenza tra il contenuto della norma e la finalità perseguita attraverso la sua previsione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) Tribunale Varese, 28 Giugno 2012.


Processo civile – Calendario del processo – Applicazione secondo principio di ragionevolezza – Specifiche esigenze del singolo ufficio giudiziario – Appensantimento della programmazione del ruolo. (22/06/2010).
L’art. 81-bis disp. att. codice procedura civile (con il quale è stato introdotto il calendario del processo) deve essere applicato secondo un principio di ragionevolezza, pena la sua esposizione a censure di legittimità costituzionale, sicché esso – da un lato – non deve comportare, contrariamente alle finalità che hanno animato il legislatore, un appesantimento dell’attività giurisdizionale ed un rallentamento del processo, mentre – dall’altro lato – nel darvi attuazione occorre tener conto della situazione contingente. Dove, pertanto, nel concreto contesto dell’ufficio giudiziario, il calendario del processo rappresenterebbe un inutile ed irragionevole appesantimento dell’attività di programmazione del ruolo, lo stesso va apprestato limitatamente all’attività istruttoria già ammessa, ed ipotizzando che essa si compia effettivamente all’udienza fissata. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) Tribunale Catanzaro, 03 Giugno 2010, n. 0.


Processo civile – Calendario del processo – Potere di direzione del giudice – Procedimenti instaurati prima dell’entrata in vigore della legge n. 69/2009..
Allo scopo di tenere sotto controllo la durata del processo e garantire che lo stesso si svolga entro tempi contenuti, è possibile adottare il calendario del processo anche per le cause introdotte prima del 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, rientrando tale facoltà nel potere di direzione del procedimento previsto dall’art. 175 codice procedura civile. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Tribunale Mondovì, 10 Dicembre 2009.