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Codice di Procedura Civile

LIBRO QUARTO
Dei procedimenti speciali
TITOLO V
Dello scioglimento di comunioni

Art. 787

Vendita di mobili

I. Quando occorre procedere alla vendita di mobili, censi o rendite, il giudice istruttore o il professionista delegato procede a norma degli articoli 534 e seguenti, se non sorge controversia sulla necessità della vendita. (1)

II. Se sorge controversia, la vendita non può essere disposta se non con sentenza del collegio.

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(1) Le parole «il professionista delegato» sono state sostituite alle parole «il notaio delegato» in base alla l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dal 1 marzo 2006.