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Codice di Procedura Civile

LIBRO QUARTO
Dei procedimenti speciali
TITOLO IV
Dei procedimenti relativi all'apertura delle successioni
CAPO III
Dell'inventario

Art. 774

Rinvio delle operazioni

I. Quando l'inventario non può essere ultimato nel giorno del suo inizio, l'ufficiale che vi procede ne rinvia la continuazione a un giorno prossimo, avvertendone verbalmente le parti presenti.