Codice di Procedura Civile


LIBRO QUARTO
Dei procedimenti speciali
TITOLO III
Della copia e della collazione degli atti pubblici

Art. 745
Rifiuto o ritardo nel rilascio

I. Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei cancellieri o dei depositari di cui all'articolo precedente, l'istante può ricorrere al giudice di pace, al presidente del tribunale o della corte presso cui il cancelliere o depositario esercita le sue funzioni.

II. Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei pubblici depositari di cui all'articolo 743, l'istante può ricorrere al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il depositario esercita le sue funzioni.

III. Il presidente o il giudice di pace provvede con decreto, sentito il pubblico ufficiale.