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Codice di Procedura Civile

LIBRO QUARTO
Dei procedimenti speciali
TITOLO III
Della copia e della collazione degli atti pubblici

Art. 743

Copia degli atti

I. Qualunque depositario pubblico, autorizzato a spedire copia degli atti che detiene, deve rilasciarne copia autentica, ancorché l'istante o i suoi autori non siano stati parte nell'atto, sotto pena dei danni e delle spese, salve le disposizioni speciali della legge sulle tasse di registro e bollo.

II. La copia d'un testamento pubblico non può essere spedita durante la vita del testatore, tranne che a sua istanza, della quale si fa menzione nella copia.