Codice di Procedura Civile
LIBRO QUARTO
Dei procedimenti speciali
TITOLO II
Dei procedimenti in materia di famiglia e stato delle persone
CAPO VI
Disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio
Dei procedimenti speciali
TITOLO II
Dei procedimenti in materia di famiglia e stato delle persone
CAPO VI
Disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio
Art. 741
Efficacia dei provvedimenti
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. I decreti acquistano efficacia quando sono decorsi i termini di cui agli articoli precedenti senza che sia stato proposto reclamo.
II. Se vi sono ragioni d'urgenza, il giudice può tuttavia disporre che il decreto abbia efficacia immediata.