Codice di Procedura Civile
LIBRO QUARTO
Dei procedimenti speciali
TITOLO II
Dei procedimenti in materia di famiglia e stato delle persone
CAPO IV
Disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati
Dei procedimenti speciali
TITOLO II
Dei procedimenti in materia di famiglia e stato delle persone
CAPO IV
Disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati
Art. 732
Provvedimenti su parere del giudice tutelare
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. I provvedimenti relativi ai minori, agli interdetti e agli inabilitati sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio, salvo che la legge disponga altrimenti.
II. Quando il tribunale deve pronunciare un provvedimento nell'interesse di minori, interdetti o inabilitati sentito il parere del giudice tutelare, il parere stesso deve essere prodotto dal ricorrente insieme col ricorso.
III. Qualora non sia prodotto, il presidente provvede a richiederlo d'ufficio.