Codice di Procedura Civile
Dei procedimenti speciali
TITOLO II
Dei procedimenti in materia di famiglia e stato delle persone
CAPO II
Dell'interdizione, dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno
Art. 720-bis
Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 712, 713, 716, 719 e 720.
II. Contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 739.
III. Contro il decreto della corte d'appello pronunciato ai sensi del secondo comma può essere proposto ricorso per cassazione.
GIURISPRUDENZA
Amministrazione di sostegno – Decreti del giudice tutelare – Reclamo – Corte d’appello.
I decreti del giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno sono reclamabili ai sensi dell'art. 720 bis, comma 2, c.p.c., unicamente innanzi alla Corte d'appello, quale che sia il loro contenuto, decisorio ovvero gestorio. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Il sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione aveva chiesto l’affermazione del seguente principio (difforme)
La Procura generale, a composizione di un contrasto sollevato a seguito di una affermazione dissenziente contenuta – in obiter – in una recente pronuncia di legittimità, conclude nel segno della continuità dell’indirizzo consolidato nel corso di un decennio, che assegna al Tribunale in composizione collegiale la competenza a decidere sui reclami proposti contro quei decreti in materia di amministrazione di sostegno che non abbiano incidenza sui diritti fondamentali dell’interessato ma rivestano carattere gestorio e siano sempre revocabili e modificabili. Nelle conclusioni, superando l’argomento letterale speso nel precedente per sostenere la competenza della Corte di appello, imperniato sull’uso del singolare (“il decreto”) nell’art. 720-bis c.p.c., da un lato si considera lo stretto raccordo tra l’art. 720-bis e l’art. 739, che individua il Tribunale come giudice naturale del reclamo, dall’altro si valorizzano gli argomenti funzionali e le esigenze di prossimità del giudice, il tutto in chiave di affidamento sulla necessità di dare continuità alle regole processuali e di evitare improvvisi overruling rispetto a un indirizzo stabilizzato, come molte volte detto nella giurisprudenza di legittimità. Vedi la requisitoria
Cassazione Sez. Un. Civili, 30 Luglio 2021, n. 21985.