Codice di Procedura Civile
LIBRO QUARTO
Dei procedimenti speciali
TITOLO II
Dei procedimenti in materia di famiglia e stato delle persone
CAPO II
Dell'interdizione, dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno
Dei procedimenti speciali
TITOLO II
Dei procedimenti in materia di famiglia e stato delle persone
CAPO II
Dell'interdizione, dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno
Art. 712
Forma della domanda
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. La domanda per interdizione o inabilitazione si propone con ricorso diretto al tribunale del luogo dove la persona nei confronti della quale è proposta ha residenza o domicilio.
II. Nel ricorso debbono essere esposti i fatti sui quali la domanda è fondata e debbono essere indicati il nome e cognome e la residenza del coniuge o del convivente di fatto (1), dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado e, se vi sono, del tutore o curatore dell'interdicendo o dell'inabilitando.
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(1) L'articolo 1, comma 47, della l. 20 maggio 2016, n. 76, ha inserito le seguenti parole: «o del convivente di fatto» dopo le parole «del coniuge».