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Codice di Procedura Civile

LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO II
Del pubblico ministero

Art. 71

Comunicazione degli atti processuali al pubblico ministero

I. Il giudice, davanti al quale è proposta una delle cause indicate nel primo comma dell'articolo precedente, ordina la comunicazione degli atti al pubblico ministero affinché possa intervenire.

II. Lo stesso ordine il giudice può dare ogni volta che ravvisi uno dei casi previsti nell'ultimo comma dell'articolo precedente.