Codice di Procedura Civile


LIBRO QUARTO
Dei procedimenti speciali
TITOLO I
Dei procedimenti sommari
CAPO III
Dei procedimenti cautelari
SEZIONE II
Del sequestro

Art. 670

Sequestro giudiziario
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario:

1) di beni mobili o immobili, aziende o altre universalità di beni, quando ne è controversa la proprietà o il possesso, ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea;

2) di libri, registri, documenti, modelli, campioni e di ogni altra cosa da cui si pretende desumere elementi di prova, quando è controverso il diritto alla esibizione o alla comunicazione, ed è opportuno provvedere alla loro custodia temporanea.


GIURISPRUDENZA


La selezione di decisioni associate ai vari argomenti è accessibile dalla nuova versione della Rivista senza pubblicità:


ENTRA IN PREMIUM