Contratti bancari - Nullità di clausole - Consulenza tecnica in via preventiva ai fini della composizione della lite - Inammissibilità.
È inammissibile il ricorso alla “consulenza tecnica in via preventiva ai fini della composizione della lite” ex art. 696 bis c.p.c. finalizzato all’accertamento della nullità delle clausole contrattuali inerenti la capitalizzazione trimestrale degli interessi, l’addebito della commissione di massimo scoperto ovvero il superamento dei tassi soglia usura; infatti, considerato che l’oggetto della consulenza tecnica preventiva disciplinata dall’art. 696 bis c.p.c. dev’essere identificato esclusivamente nella quantificazione di un danno risarcibile, il procedimento non è ammissibile laddove, in ipotesi di sussistenza di obbligazioni contrattuali tra le parti e non di illeciti ex art. 2043 c.c, non verta su inadempienze a dette obbligazioni contrattuali, ma sull’applicazione di precise pattuizioni ritenute nulle per violazione di legge, in quanto non si tratta di pretese creditorie risarcitorie, ma di pretese creditorie restitutorie ex art. 2033 c.c., sorte a seguito della caducazione del titolo; parimenti inammissibile è la consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. ove si debba procedere alla preventiva delibazione in ordine all’eccezione di nullità di clausole contrattuali; del resto, non può essere disposto un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. ove le ragioni di contrasto tra le parti non attengano a profili tecnici ma originino da diversità di posizioni su questioni strettamente giuridiche, in quanto compito del consulente tecnico è di percepire, verificare, descrivere e talora valutare economicamente i fatti controversi tra le parti, mentre è rimesso solo al giudice decidere di questioni di diritto, individuando la rilevanza delle questioni controverse; ebbene, con riferimento ad un accertamento che sia teso alla verifica di una eventuale nullità delle clausole contrattuali concernenti la pattuizione di interessi usurari ed anatocistici, lo stesso, non attenendo a profili tecnici ma essendo relativo a questioni strettamente giuridiche in relazione alle quali, peraltro, si registrano orientamenti contrastanti, non può essere validamente eseguito da un CTU.
Mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese della “consulenza tecnica in via preventiva ai fini della composizione della lite” ex art. 696 bis c.p.c. allorché l’istanza del ricorrente venga accolta (nel qual caso le relative spese verranno invece prese in considerazione nell’eventuale successivo giudizio di merito per essere poste a carico del soccombente ex art. 91 c.p.c., salva diversa soluzione ai sensi dell’art. 92 c.p.c.), il Giudice deve invece provvedere a regolare le spese ai sensi dell’art. 91 c.p.c. nel caso di rigetto dell’istanza, per effetto del combinato disposto degli artt. 669 quatordecies e septies, 2° comma, c.p.c. (ai sensi del quale «se l’ordinanza di incompetenza o rigetto è pronunciata prima dell’inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento »). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) Tribunale Torino, 28 Ottobre 2019. Segue...