Codice di Procedura Civile
Dei procedimenti speciali
TITOLO I
Dei procedimenti sommari
CAPO I
Del procedimento d'ingiunzione
Art. 653
Rigetto o accoglimento parziale dell'opposizione
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Se l'opposizione è rigettata con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva, oppure è dichiarata con ordinanza l'estinzione del processo, il decreto, che non ne sia già munito, acquista efficacia esecutiva.
II. Se l'opposizione è accolta solo in parte, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta.
III. Con la sentenza che rigetta totalmente o in parte l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso sulla base dei titoli aventi efficacia esecutiva in base alle vigenti disposizioni, il giudice liquida anche le spese e gli onorari del decreto ingiuntivo.
GIURISPRUDENZA
Sentenza dichiarativa di fallimento - Ricorso per cassazione avverso il rigetto del reclamo - Giudizio di rinvio - Mancata riassunzione nel termine - Conseguenze - Inefficacia della sentenza di fallimento.
In tema di effetti del giudizio di rinvio su quello per la dichiarazione di fallimento, ove la sentenza di rigetto del reclamo contro la sentenza dichiarativa, di cui all'art. 18 l.fall., sia stata cassata con rinvio e il processo non sia stato riassunto nel termine prescritto, trova piena applicazione la regola generale di cui all'art. 393 c.p.c., alla stregua della quale alla mancata riassunzione consegue l'estinzione dell'intero processo e, quindi, anche l'inefficacia della sentenza di fallimento. (massima ufficiale)
Il sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione aveva chiesto l’affermazione del seguente principio (difforme):
In tema di effetti del giudizio di rinvio su quello per la dichiarazione di fallimento, ove la sentenza di rigetto del reclamo contro la sentenza dichiarativa, di cui all'art. 18 l.fall., sia stata cassata con rinvio e il processo non sia stato riassunto nel termine prescritto, non trova piena applicazione la regola generale di cui all'art. 393 c.p.c., alla stregua della quale alla mancata riassunzione consegue l'estinzione dell'intero processo e, quindi, anche l'inefficacia della sentenza di fallimento. Vedi la requisitoria