Codice di Procedura Civile
Dei procedimenti speciali
TITOLO I
Dei procedimenti sommari
CAPO I
Del procedimento d'ingiunzione
Art. 645
Opposizione
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'articolo 638. Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell'opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull'originale del decreto.
II. In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito L’anticipazione di cui all’articolo 163-bis, terzo comma, deve essere disposta fissando udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire. (1)
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(1) Periodo aggiunto dall'art. 78 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69. La modifica si applica ai procedimenti instaurati, a norma dell'art. 643, ultimo comma, del codice di procedura civile, successivamente al 22 giugno 2013, data di entrata in vigore del citato decreto legge.
GIURISPRUDENZA
Opposizione a decreto ingiuntivo - Onere di esperire il procedimento di mediazione ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010 - Parte gravata - Individuazione - Parte opposta - Conseguenze.
Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo. (massima ufficiale)
Il Sotituto procuratore generale presso la Corte di cassazione aveva chiesto l'affermazione del seguente principio di diritto (conforme):
Nel procedimento per decreto ingiuntivo, una volta adottati dal giudice i provvedimenti di cui agli artt. 648 e 649 c.p.c., il soggetto sul quale ricade l'onere di esperire il tentativo di mediazione, a norma del d.lgs. n. 28/2010, è il creditore opposto, nei modi e secondo i tempi indicati nei commi I-bis e 4, lettera a). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) Vedi la requisitoria.