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Codice di Procedura Civile

LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO I
Degli organi giudiziari
CAPO III
Del consulente tecnico, del custode e degli altri ausiliari del giudice

Art. 63

Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente

I. Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione.

II. Il consulente può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'articolo 51.

III. Della ricusazione del consulente conosce il giudice che l'ha nominato.