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Codice di Procedura Civile

LIBRO TERZO
Del processo di esecuzione
TITOLO VI
Della sospensione e dell'estinzione del processo
CAPO II
Dell'estinzione del processo

Art. 629

Rinuncia

I. Il processo si estingue se, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti.

II. Dopo la vendita il processo si estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti.

III. In quanto possibile, si applicano le disposizioni dell'articolo 306.