Codice di Procedura Civile


LIBRO TERZO
Del processo di esecuzione
TITOLO VI
Della sospensione e dell'estinzione del processo
CAPO I
Della sospensione del processo

Art. 627
Riassunzione

I. Il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione e, in ogni caso, non più tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d'appello che rigetta l'opposizione.