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Codice di Procedura Civile

LIBRO TERZO
Del processo di esecuzione
TITOLO V
Delle opposizioni
CAPO II
Delle opposizioni di terzi

Art. 622

Opposizione della moglie del debitore (1)

I. L'opposizione non può essere proposta dalla moglie convivente col debitore, relativamente ai beni mobili pignorati nella casa di lui, tranne che per i beni dotali o per i beni che essa provi, con atto di data certa, esserle appartenuti prima del matrimonio o esserle pervenuti per donazione o successione a causa di morte.

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(1) La Corte cost., con sentenza 15 dicembre 1967, n. 143, ha dichiarato l'illegittimitĂ  costituzionale del presente articolo.