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Codice di Procedura Civile

LIBRO TERZO
Del processo di esecuzione
TITOLO V
Delle opposizioni
CAPO II
Delle opposizioni di terzi

Art. 620

Opposizione tardiva

I. Se in seguito all'opposizione il giudice non sospende la vendita dei beni mobili o se l'opposizione è proposta dopo la vendita stessa, i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata.