Codice di Procedura Civile


LIBRO TERZO
Del processo di esecuzione
TITOLO IV
Dell'esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare

Art. 613
Difficoltà sorte nel corso dell'esecuzione

I. L'ufficiale giudiziario può farsi assistere dalla forza pubblica e deve chiedere al giudice dell'esecuzione le opportune disposizioni per eliminare le difficoltà che sorgono nel corso dell'esecuzione. Il giudice dell'esecuzione provvede con decreto.