Codice di Procedura Civile


LIBRO TERZO
Del processo di esecuzione
TITOLO II
Dell'espropriazione forzata
CAPO IV
Dell'espropriazione immobiliare
SEZIONE IV
Dell'amministrazione giudiziaria

Art. 592

Nomina dell'amministratore giudiziario
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. L'amministrazione giudiziaria dell'immobile è disposta per un tempo non superiore a tre anni e affidata a uno o più creditori o a un istituto all'uopo autorizzato, oppure allo stesso debitore se tutti i creditori vi consentono.

II. All'amministratore si applica il disposto degli articoli 65 e seguenti.


GIURISPRUDENZA


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