Codice di Procedura Civile
Del processo di esecuzione
TITOLO II
Dell'espropriazione forzata
CAPO IV
Dell'espropriazione immobiliare
SEZIONE III
Della vendita e dell'assegnazione
PARAGRAFO 3-bis
Delega delle operazioni di vendita
Art. 591-ter
Ricorso al giudice dell'esecuzione
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto nonché avverso gli atti del professionista delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Contro il provvedimento del giudice e' ammesso il reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies. (1)
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(1) Periodo sostituito dall'art. 13 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 in sede di conversione dalla L. 6 agosto 2015 n. 132. Le modifiche si applicano dalla data del 21 agosto 2015 di entrata in vigore della citata legge di conversione.
GIURISPRUDENZA
Espropriazione e vendita forzata immobiliare - Decreto di trasferimento del bene - Ordine di cancellazione dei gravami - Contestuale estinzione dei vincoli - Cancellazione immediata indipendentemente dal decorso del termine di proponibilità delle opposizioni.
Nel procedimento di espropriazione e vendita forzata immobiliare, il decreto di trasferimento del bene, recante l'ordine di cancellazione dei gravami sul medesimo (tra cui i pignoramenti e le ipoteche), determina il trasferimento del diritto oggetto della procedura espropriativa libero da quei pesi e quindi la contestuale estinzione dei medesimi vincoli, dei quali il Conservatore dei registri immobiliari (oggi Ufficio provinciale del territorio - Servizio di pubblicità immobiliare, istituito presso l'Agenzia delle Entrate) è tenuto ad eseguire la cancellazione immediatamente, in ogni caso indipendentemente dal decorso del termine di proponibilità delle opposizioni esecutive a norma dell'art. 617 cod. proc. civ.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Il Sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione aveva chiesto l'affermazione del seguente principio di diritto: Nel procedimento di espropriazione e vendita forzata immobiliare, il decreto di trasferimento del bene, recante l'ordine di cancellazione dei gravami (pignoramenti, ipoteche, privilegi, sequestri conservativi) determina, in forza dell'art. 2878, n. 7), cod. civ., l'estinzione dei medesimi vincoli, di cui il Conservatore dei registri immobiliari - Ufficio di pubblicità immobiliare è tenuto a eseguire la cancellazione, indipendentemente dal decorso dei termini per la proponibilità di opposizioni all'esecuzione a norma dell'art. 617 c.p.c. Vedi la requisitoria. Cassazione Sez. Un. Civili, 14 Dicembre 2020, n. 28387.