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Codice di Procedura Civile

LIBRO TERZO
Del processo di esecuzione
TITOLO II
Dell'espropriazione forzata
CAPO IV
Dell'espropriazione immobiliare
SEZIONE III
Della vendita e dell'assegnazione
PARAGRAFO 3
Vendita con incanto

Art. 579

Persone ammesse agli incanti

I. Salvo quanto è disposto nell'articolo seguente, ognuno, eccetto il debitore, è ammesso a fare offerte all'incanto.

II. Le offerte debbono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale.

III. I procuratori legali possono fare offerte per persone da nominare.