Atti del professionista delegato - Reclamabilità ex art. 591 ter c.p.c.
Inefficacia dell'offerta per inosservanza delle condizioni di vendita - Necessaria chiarezza e convergenza delle fonti che disciplinano le operazioni di vendita
Carenza dei dati catastali dell'immobile per la cui vendita viene presentata l'offerta - Integrazione per relationem - Ammissibilità - Raggiungimento dello scopo
Unicità dell'offerta inferiore al prezzo base - Applicabilità dell'art. 572 c. 3 c.p.c. .
Le parti e gli interessati, ivi compreso il debitore, possono proporre reclamo ex art. 591 ter c.p.c., oltre che avverso il decreto con cui il G.E. provvede sulla richiesta formale del professionista delegato, anche avverso gli atti di quest'ultimo con ricorso allo stesso Giudice.
Nell'esecuzione per espropriazione immobiliare, quando sia disposta la vendita senza incanto, è inefficace l'offerta presentata con modalità difformi da quelle stabilite nell'ordinanza che dispone la vendita, a nulla rilevando che la difformità riguardi prescrizioni dell'ordinanza di vendita stabilite dal giudice di sua iniziativa, ed in assenza di una previsione di legge in tal senso. Per questa via, è dunque consentito escludere offerte che siano carenti di altri requisiti (rispetto a quelli individuati dal legislatore) richiesti a pena di inefficacia dall'ordinanza di delega o dall'avviso del delegato o dalle condizioni generali di vendita. Occorre, però, che le disposizioni contenute nei citati atti siano uniformi, convergenti, univoche, chiare, non contraddittorie. Infatti, il subprocedimento di vendita è scandito da condizioni di forma, sostanza e tempo che devono essere conoscibili e chiare sin dall'avvio.
Nell'offerta è consentito indicare taluni dati catastali dell'immobile per cui si presenta l'offerta, aggiungendo un espresso e consentito richiamo a quanto meglio descritto nell'ordinanza/avviso di vendita, così integrando per relationem eventuali dati mancanti. Eventuali carenze sono altresì sanate se lo scopo dell'offerta sia stato raggiunto, quando il soggetto ha manifestato l'univoca intenzione di acquistare proprio quel bene posto in vendita. Non è esatto sostenere che, riammettendo l'offerente che ha indicato dati incompleti, ma idonei ad individuare l'immobile per cui si presenta l'offerta, qualora questi si rendesse aggiudicatario, vi sarebbero problemi al trasferimento della proprietà: infatti non si vende ciò che è indicato nell'offerta ma ciò che è indicato nell'ordinanza di vendita. L'art. 586 prevede che il G.E. pronunci il decreto di trasferimento “ripetendo la descrizione contenuta nell'ordinanza che dispone la vendita”.
Qualora l'unica offerta ammessa sia inferiore al prezzo base di vendita del bene subastato in misura non superiore ad un quarto e, comunque, risulti conforme all' offerta minima indicata nell'ordinanza di vendita, il Giudice procede all'aggiudicazione salvo che non ricorrano due diverse condizioni (art. 572 c. 3 c.p.c.), ciascuna delle quali è idonea ad impedire l'aggiudicazione:
- la proposizione di una o più istanze di assegnazione del bene da parte di un creditore;
- la valutazione da parte dello stesso Giudice che vi sia il fondato motivo di ritenere che, con una nuova vendita, sarebbe possibile conseguire un prezzo superiore, ad esempio valorizzando la circostanza che una o più offerte sono state dichiarate inefficaci e che per questo vi è fondato motivo di ritenere che un rinvio della vendita, da tenersi alle stesse condizioni, potrebbe garantire lo svolgimento di una gara tra gli interessati. (Luca Troiani) (riproduzione riservata) Tribunale Ascoli Piceno, 17 Gennaio 2019. Segue...