Accordi di ristrutturazione dei debiti e piani del consumatore – Dilazione del pagamento dei crediti prelatizi – Modalità
Piano del consumatore – Limite di durata – Esclusione.
Negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore, è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012, ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore (cfr.Cass. sent. n. 17834 del 2019).
La diversa conclusione non può trovare ostacolo nel fatto che il piano del consumatore non prevede la possibilità del voto, atteso che l'asimmetria (rispetto all'accordo di composizione proponibile dal debitore ex art. 7 della medesima legge. ndr) può essere colmata, alfine, in via interpretativa, nell'ambito delle regole che attengono a quel piano; regole che, per come formulate, non escludono la possibile rilevanza di libere ed appropriate forme di manifestazione di volontà cui associare la tutela del creditore.
Non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore. Ciò accade, ad esempio, ogniqualvolta il piano preveda il pagamento integrale del debito, mentre il patrimonio del debitore, aggredibile tramite esecuzione forzata, non sia in grado di soddisfare integralmente le ragioni del creditore, in quanto costituito da un unico bene di rilievo (si pensi all'immobile adibito ad abitazione) il cui valore sia pari od inferiore all'ammontare dei debiti. Come è noto, infatti, con la vendita all'incanto, ed in particolare quella di beni immobili, è difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima degli stessi, ma anzi, generalmente, il creditore ottiene una somma anche inferiore (spesso di molto) rispetto a tale valore sia perché gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall'art. 571, comma 2 cod. proc. civ., di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa della decurtazione dei costi della procedura dal ricavato.
Se, pertanto, la ratio dell'applicazione del limite implicito di durata massima è quella di tutelare il creditore, nei casi appena visti non si vede perché non possa derogarsi a tale limite, concedendo l'omologa al piano, anche se di durata ultraquinquennale.
Depone in questo senso, del resto, l'ulteriore argomento rappresentato dal fatto che la durata della procedura va computata con riguardo al decreto di omologa, non potendosi ricomprendere la fase esecutiva nell'ambito operativo della legge Pinto ai fini del computo del termine.
Questa Corte, invero, ha precisato che «in tema di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, deve escludersi la responsabilità dello Stato ai sensi della legge 29 marzo 2001, n. 89, con riferimento alla protrazione nel tempo dell'attività dei liquidatori nominati con la sentenza di omologazione del concordato preventivo, poiché, chiudendosi questo con il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione, ed essendo i liquidatori non organi della procedura pubblica, bensì mandatari dei creditori per il compimento di tutti gli atti necessari alla liquidazione dei beni ceduti, detta attività non rientra nell'organizzazione del servizio pubblico della giustizia» (cfr. Cass. n. 7021 del 2012).
Sotto altro profilo, tale soluzione ha il merito di valorizzare il principio ispiratore delle procedure in esame, vale a dire il principio, di origine comunitaria, della cd. second chance, che trova oggi enunciazione positiva nel regolamento europeo sulle procedure di insolvenza (cfr. "considerando" 10 Reg. 848/2015 UE), e mira a garantire una seconda opportunità agli imprenditori o ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento.
Non può sottacersi, peraltro, che il legislatore prevede - con riguardo ai crediti fiscali - la possibilità di una moratoria molto più lunga dei termini di cui alla cd. legge Pinto. 7.3.2.5. L'adozione di un'interpretazione eccessivamente restrittiva dell'ammissione alle procedure in esame, ed in particolare al piano del consumatore, che consideri come elemento dirimente per negare l'omologa la durata ultraquinquennale dello stesso, rischia, dunque, di minare l'effettività dello strumento e mal si concilia con il processo in atto a livello europeo di cambiamento della cultura giuridica a favore della logica del salvataggio e della seconda chance. Né va dimenticato, poi, che la legge n.3 del 2012 è stata introdotta non soltanto su spinta delle istituzioni europee, ma anche al fine di arginare un fenomeno particolarmente risentito all'interno del nostro Paese, ossia il ricorso al mercato dell'usura da parte di imprenditori o consumatori sovraindebitati (cfr. relazione illustrativa alla legge n. 3 del 2012, in cui si annovera, tra le finalità della legge, quella "di evitare inutili collassi economici con la frequente impossibilità di soddisfacimento dei creditori ma, soprattutto, con il ricorso al mercato dell'usura e, quindi, al crimine organizzato"). (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Cassazione civile, sez. I, 28 Ottobre 2019, n. 27544. Segue...