Codice di Procedura Civile


LIBRO TERZO
Del processo di esecuzione
TITOLO II
Dell'espropriazione forzata
CAPO IV
Dell'espropriazione immobiliare
SEZIONE I
Del pignoramento

Art. 562
Inefficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione

I. Se il pignoramento diviene inefficace per il decorso del termine previsto nell'articolo 497, il giudice dell'esecuzione con l'ordinanza di cui all'articolo 630 dispone che sia cancellata la trascrizione.

II. Il conservatore dei registri immobiliari provvede alla cancellazione su presentazione dell'ordinanza.