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Codice di Procedura Civile

LIBRO TERZO
Del processo di esecuzione
TITOLO II
Dell'espropriazione forzata
CAPO III
Dell'espropriazione presso terzi
SEZIONE I
Del pignoramento e dell'intervento

Art. 544

Pegno o ipoteca a garanzia del credito pignorato

I. Se il credito pignorato è garantito da pegno, s'intima a chi detiene la cosa data in pegno di non eseguirne la riconsegna senza ordine di giudice.

II. Se il credito pignorato è garantito da ipoteca, l'atto di pignoramento deve essere annotato nei libri fondiari.