Codice di Procedura Civile


LIBRO TERZO
Del processo di esecuzione
TITOLO II
Dell'espropriazione forzata
CAPO II
Dell'espropriazione mobiliare presso il debitore
SEZIONE III
Dell'assegnazione e della vendita

Art. 537
Modo dell'incanto

I. Le cose da vendere si offrono singolarmente oppure a lotti secondo la convenienza, per il prezzo base di cui all'articolo 535. L'aggiudicazione al maggiore offerente segue quando, dopo una duplice pubblica enunciazione del prezzo raggiunto, non è fatta una maggiore offerta.

II. Se la vendita non può compiersi nel giorno stabilito, è continuata nel primo giorno seguente non festivo.

III. Dell'incanto si redige processo verbale, che si deposita immediatamente nella cancelleria.