Codice di Procedura Civile


LIBRO TERZO
Del processo di esecuzione
TITOLO II
Dell'espropriazione forzata
CAPO II
Dell'espropriazione mobiliare presso il debitore
SEZIONE I
Del pignoramento

Art. 519
Tempo del pignoramento

I. Il pignoramento non può essere eseguito nei giorni festivi né fuori delle ore indicate nell'articolo 147, salvo che ne sia data autorizzazione dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato.

II. Il pignoramento iniziato nelle ore prescritte può essere proseguito fino al suo compimento.