Codice di Procedura Civile
Del processo di esecuzione
TITOLO II
Dell'espropriazione forzata
CAPO I
Dell'espropriazione forzata in generale
SEZIONE IV
Della vendita e dell'assegnazione
Art. 508
Assunzione di debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Nel caso di vendita o di assegnazione di un bene gravato da pegno o da ipoteca, l'aggiudicatario o assegnatario, con l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, può concordare col creditore pignoratizio o ipotecario l'assunzione del debito con le garanzie ad esso inerenti, liberando il debitore.
II. In tal caso nel provvedimento di vendita o di assegnazione si deve menzionare l'assunzione del debito.
GIURISPRUDENZA
Espropriazione e vendita forzata immobiliare - Decreto di trasferimento del bene - Ordine di cancellazione dei gravami - Contestuale estinzione dei vincoli - Cancellazione immediata indipendentemente dal decorso del termine di proponibilità delle opposizioni.
Nel procedimento di espropriazione e vendita forzata immobiliare, il decreto di trasferimento del bene, recante l'ordine di cancellazione dei gravami sul medesimo (tra cui i pignoramenti e le ipoteche), determina il trasferimento del diritto oggetto della procedura espropriativa libero da quei pesi e quindi la contestuale estinzione dei medesimi vincoli, dei quali il Conservatore dei registri immobiliari (oggi Ufficio provinciale del territorio - Servizio di pubblicità immobiliare, istituito presso l'Agenzia delle Entrate) è tenuto ad eseguire la cancellazione immediatamente, in ogni caso indipendentemente dal decorso del termine di proponibilità delle opposizioni esecutive a norma dell'art. 617 cod. proc. civ.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Il Sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione aveva chiesto l'affermazione del seguente principio di diritto: Nel procedimento di espropriazione e vendita forzata immobiliare, il decreto di trasferimento del bene, recante l'ordine di cancellazione dei gravami (pignoramenti, ipoteche, privilegi, sequestri conservativi) determina, in forza dell'art. 2878, n. 7), cod. civ., l'estinzione dei medesimi vincoli, di cui il Conservatore dei registri immobiliari - Ufficio di pubblicità immobiliare è tenuto a eseguire la cancellazione, indipendentemente dal decorso dei termini per la proponibilità di opposizioni all'esecuzione a norma dell'art. 617 c.p.c. Vedi la requisitoria. Cassazione Sez. Un. Civili, 14 Dicembre 2020, n. 28387.