Codice di Procedura Civile


LIBRO TERZO
Del processo di esecuzione
TITOLO II
Dell'espropriazione forzata
CAPO I
Dell'espropriazione forzata in generale
SEZIONE IV
Della vendita e dell'assegnazione

Art. 507

Forma dell'assegnazione
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. L'assegnazione si fa mediante ordinanza del giudice dell'esecuzione contenente l'indicazione dell'assegnatario, del creditore pignorante, di quelli intervenuti, del debitore, ed eventualmente del terzo proprietario, del bene assegnato e del prezzo di assegnazione.


GIURISPRUDENZA


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