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Codice di Procedura Civile

LIBRO TERZO
Del processo di esecuzione
TITOLO II
Dell'espropriazione forzata
CAPO I
Dell'espropriazione forzata in generale
SEZIONE II
Del pignoramento

Art. 493

Pignoramenti su istanza di più creditori

I. Più creditori possono con unico pignoramento colpire il medesimo bene.

II. Il bene sul quale è stato compiuto un pignoramento può essere pignorato successivamente su istanza di uno o più creditori.

III. Ogni pignoramento ha effetto indipendente, anche se è unito ad altri in unico processo.