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Codice di Procedura Civile

LIBRO TERZO
Del processo di esecuzione
TITOLO I
Del titolo esecutivo e del precetto

Art. 481

Cessazione dell'efficacia del precetto

I. Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione.

II. Se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell'articolo 627.