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Codice di Procedura Civile

LIBRO TERZO
Del processo di esecuzione
TITOLO I
Del titolo esecutivo e del precetto

Art. 478

Prestazione della cauzione

I. Se l'efficacia del titolo esecutivo è subordinata a cauzione, non si può iniziare l'esecuzione forzata finché quella non sia stata prestata. Della prestazione si fa constare con annotazione in calce o in margine al titolo rilasciato ai sensi dell'articolo 475, o con atto separato che deve essere unito al titolo. (1)

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(1) Comma modificato dall'art. 3, comma 34, lett. d), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 il quale ha sostituito le parole «rilasciato ai sensi dell'articolo 475» alle le parole «spedito in forma esecutiva». Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 149/2022, il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). L'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, modificato dall'art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che: "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.".