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Codice di Procedura Civile

LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO I
Degli organi giudiziari
CAPO I
Del giudice
SEZIONE VI
Del regolamento di giurisdizione e di competenza

Art. 45

Conflitto di competenza

Quando, in seguito alla ordinanza (1) che dichiara l'incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all'articolo 28, la causa nei termini di cui all'articolo 50 è riassunta davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d'ufficio il regolamento di competenza.

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(1) In base all’art. 45, comma 4, della l. 18 giugno 2009, n. 69, agli articoli 40, primo comma, 42, 44, 45, 47 e 49 la parola «ordinanza» ha sostituito la parola «sentenza La modifica si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 (art. 58, comma 1, legge cit.).