TITOLO II
Degli esperti e degli ausiliari del giudice
CAPO III
Dei registri di cancelleria e degli atti del cancelliere

Art. 45
Forma delle comunicazioni del cancelliere

I. Quando viene redatto su supporto cartaceo (1) il biglietto, col quale il cancelliere esegue le comunicazioni a norma dell'articolo 136 del codice, si compone di due parti uguali, una delle quali deve essere consegnata al destinatario e l'altra deve essere conservata nel fascicolo d'ufficio.

II. Il biglietto contiene in ogni caso l'indicazione dell'ufficio giudiziario, della sezione alla quale la causa è assegnata, dell'istruttore se è nominato, del numero del ruolo generale sotto il quale l'affare è iscritto e del ruolo dell'istruttore il nome delle parti ed il testo integrale del provvedimento comunicato (2).

III. Nella parte che viene inserita nel fascicolo d'ufficio deve essere stesa la relazione di notificazione dell'ufficiale giudiziario o scritta la ricevuta del destinatario. Se l'ufficiale giudiziario si avvale del servizio postale, il cancelliere conserva nel fascicolo d'ufficio anche la ricevuta della raccomandata (3).

IV. Quando viene trasmesso a mezzo posta elettronica certificata il biglietto di cancelleria è costituito dal messaggio di posta elettronica certificata, formato ed inviato nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. (4).



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(1) L'art. 16, comma 3, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv., con modif, in l. 17 dicembre 2012, n. 221, ha premesso le parole: «Quando viene redatto su supporto cartaceo».
(2) L'art. 16, comma 3, d.l. n. 179, cit., conv. in legge n. 221 del 2012, ha sostituito le parole «Esse contengono» con le parole «Il biglietto contiene» e le parole «ed il nome delle parti» con le parole: « il nome delle parti ed il testo integrale del provvedimento comunicato ».
(3) Comma così sostituito dall'art. 8 l. 7 febbraio 1979, n. 59.
(4) Comma inserito dall'art. 16, comma 3, d.l. n. 179, conv, in legge n. 221 del 2012.cit.