TITOLO II
Degli esperti e degli ausiliari del giudice
CAPO III
Dei registri di cancelleria e degli atti del cancelliere

Art. 45

Forma delle comunicazioni del cancelliere
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Quando viene redatto su supporto cartaceo (1) il biglietto, col quale il cancelliere esegue le comunicazioni a norma dell'articolo 136 del codice, si compone di due parti uguali, una delle quali deve essere consegnata al destinatario e l'altra deve essere conservata nel fascicolo d'ufficio.

II. Il biglietto contiene in ogni caso l'indicazione dell'ufficio giudiziario, della sezione alla quale la causa è assegnata, dell'istruttore se è nominato, del numero del ruolo generale sotto il quale l'affare è iscritto e del ruolo dell'istruttore il nome delle parti ed il testo integrale del provvedimento comunicato (2).

III. Nella parte che viene inserita nel fascicolo d'ufficio deve essere stesa la relazione di notificazione dell'ufficiale giudiziario o scritta la ricevuta del destinatario. Se l'ufficiale giudiziario si avvale del servizio postale, il cancelliere conserva nel fascicolo d'ufficio anche la ricevuta della raccomandata (3).

IV. Quando viene trasmesso a mezzo posta elettronica certificata il biglietto di cancelleria è costituito dal messaggio di posta elettronica certificata, formato ed inviato nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. (4).



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(1) L'art. 16, comma 3, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv., con modif, in l. 17 dicembre 2012, n. 221, ha premesso le parole: «Quando viene redatto su supporto cartaceo».
(2) L'art. 16, comma 3, d.l. n. 179, cit., conv. in legge n. 221 del 2012, ha sostituito le parole «Esse contengono» con le parole «Il biglietto contiene» e le parole «ed il nome delle parti» con le parole: « il nome delle parti ed il testo integrale del provvedimento comunicato ».
(3) Comma così sostituito dall'art. 8 l. 7 febbraio 1979, n. 59.
(4) Comma inserito dall'art. 16, comma 3, d.l. n. 179, conv, in legge n. 221 del 2012.cit.

GIURISPRUDENZA

Comunicazioni - Modalità - Forme previste dall'art. 136 c.p.c. - Forme equipollenti - Ammissibilità - Condizioni - Limiti - Fattispecie.
Benché le comunicazioni di cancelleria debbano avvenire, di norma, con le forme previste dagli artt. 136 c.p.c. e 45 disp. att. c.p.c. (consegna del biglietto effettuata dal cancelliere al destinatario ovvero notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario), esse possono essere validamente eseguite anche con modalità equipollenti, sempreché risulti la certezza dell'avvenuta consegna. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto provato che il P.M. fosse stato validamente informato della pendenza del giudizio di querela di falso in ragione della avvenuta apposizione della sigla "F.A." - ovvero "Fatto Avviso" - a margine del verbale di udienza, con indicazione della data di trasmissione effettuata dal personale della cancelleria). (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. II, 29 Ottobre 2018, n. 27402.


Espropriazione forzata - Opposizione agli atti esecutivi - Termine - Decorso - Comunicazione del provvedimento del giudice dell'esecuzione - Irregolarità - Nullità suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo.
Ai fini del decorso del termine per proporre opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., quand'anche la comunicazione del provvedimento del giudice dell'esecuzione sia avvenuta in imperfetta ottemperanza al disposto del capoverso dell'art. 45 disp. att. c.p.c., come nel caso in cui essa sia stata non integrale, la relativa nullità è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, anche ai fini del decorso del termine per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, ove l'oggetto della comunicazione sia sufficiente a fondare in capo al destinatario una conoscenza di fatto della circostanza che è venuto a giuridica esistenza un provvedimento del giudice dell'esecuzione potenzialmente pregiudizievole; pertanto, in tal caso è onere del destinatario, nonostante l'incompletezza della comunicazione, attivarsi per prendere utile piena conoscenza dell'atto e valutare se e per quali ragioni proporre opposizione avverso di esso ai sensi dell'art. 617 c.p.c., e nel rispetto del relativo complessivo termine, da reputarsi idoneo all'espletamento delle sue difese; ed incombe all'opponente dimostrare, se del caso, l'inidoneità in concreto della ricevuta comunicazione ai fini dell'estrinsecazione, in detti termini, del suo diritto di difesa. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) Cassazione civile, sez. III, 30 Marzo 2018, n. 7898.


Esecuzione forzata - Competenza - Opposizioni agli atti esecutivi - Forma - Inosservanza delle forme previste dall'art. 45 disp. att. c.p.c. - Raggiungimento dello scopo - Nullità - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
In tema di opposizione agli atti esecutivi, la nullità della comunicazione del provvedimento del giudice dell'esecuzione - avvenuta senza la trasmissione del testo integrale della decisione comprensivo del dispositivo e della motivazione (in violazione dell'art. 45, comma 4, disp. att. c.p.c.) - è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, anche ai fini del decorso del termine per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, qualora l'oggetto della comunicazione sia sufficiente a fondare in capo al destinatario una conoscenza di fatto della circostanza che è venuto a giuridica esistenza un provvedimento del giudice dell'esecuzione potenzialmente pregiudizievole; in tal caso è onere del destinatario, nonostante l'incompletezza della comunicazione, attivarsi per prendere utile e piena conoscenza dell'atto per valutare se e per quali ragioni proporre tempestivamente l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. oppure, alternativamente, incombe all'opponente dimostrare l'inidoneità in concreto della ricevuta comunicazione ai fini dell'estrinsecazione, nei predetti termini, del suo diritto di difesa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la pronuncia di inammissibilità dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso la pronuncia di incompetenza del giudice dell'esecuzione, perché tardivamente proposta oltre venti giorni dopo la comunicazione, a mezzo p.e.c., del dispositivo dell'ordinanza). (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. III, 06 Marzo 2018, n. 5172.


Processo esecutivo - Opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 cod. proc. civ. - comunicazione non integrale del provvedimento del giudice - Sanatoria - Onere del destinatario, nonostante l'incompletezza della comunicazione, attivarsi per prendere utile piena conoscenza dell'atto.
Ai fini del decorso del termine per proporre opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 cod. proc. civ., quand'anche la comunicazione del provvedimento del giudice dell'esecuzione sia avvenuta in imperfetta ottemperanza al disposto del capoverso dell'art. 45 disp. att. cod. proc. civ., come nel caso in cui essa sia stata non integrale, la relativa nullità è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, anche ai fini del decorso del termine per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, ove l'oggetto della comunicazione sia sufficiente a fondare in capo al destinatario una conoscenza di fatto della circostanza che è venuto a giuridica esistenza un provvedimento del giudice dell'esecuzione potenzialmente pregiudizievole; pertanto, in tal caso, è onere del destinatario, nonostante l'incompletezza della comunicazione, attivarsi per prendere utile piena conoscenza dell'atto e valutare se e per quali ragioni proporre opposizione avverso di esso ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. e nel rispetto del relativo complessivo termine, da reputarsi idoneo all'espletamento delle sue difese;
ed incombe all'opponente dimostrare, se del caso, l'inidoneità in concreto della ricevuta comunicazione ai fini dell'estrinsecazione, in detti termini, del suo diritto di difesa. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Cassazione civile, sez. III, 13 Febbraio 2018, n. 3430.


Fallimento – Opposizione allo stato passivo – Ricorso per cassazione – Termine – Decorrenza – Comunicazione di cancelleria.
In base alla normativa vigente alla data del 23 febbraio 2012, il decreto che decide sull'opposizione allo stato passivo è comunicato dal cancelliere, ai sensi dell’art. 136 c.p.c., tramite posta elettronica certificata con biglietto di cancelleria avente il contenuto minimo prescritto dall'allora vigente secondo comma dell'art. 45 disp. att. c.p.c., (indicazione dell'ufficio giudiziario, della sezione, dell'istruttore, del numero del ruolo generale e di quello dell'istruttore e del nome delle parti); così dovendosi ritenere esattamente assolto l'obbligo della "comunicazione", prescritto dal ridetto art. 99 l.fall., senza necessità - ai fini del decorso del termine breve per impugnare - di allegare al biglietto anche il "testo integrale del provvedimento comunicato", come invece espressamente prescritto soltanto a partire dal 20 ottobre 2012, per effetto dell'entrata in vigore del ridetto D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 3. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata) Cassazione civile, sez. I, 25 Settembre 2017, n. 22281.


Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso i provvedimenti emessi dal tribunale fallimentare in sede di reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato - Termine per la proposizione - Applicabilità della sospensione feriale - Esclusione - Fondamento.
Il termine per proporre ricorso per cassazione, ex art. 111 Cost., avverso i decreti emessi dal tribunale fallimentare in sede di reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato non è soggetto, per la generale previsione introdotta dall'art. 36 bis l. fall., alla sospensione feriale ex art. 3 della l. n. 742 del 1969, in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario, svolgendo tale reclamo, nella procedura concorsuale, funzione sostitutiva delle opposizioni previste dagli artt. 615 e 617 c.p.c. nel processo esecutivo individuale; detto termine, inoltre, inizia a decorrere dalla comunicazione del provvedimento alla parte, come eseguita dalla cancelleria – di regola – ai sensi degli artt. 136 c.p.c. e 45 disp. att. c.p.c., o anche in forme equipollenti, purché risulti certa la presa di conoscenza dell’atto da parte del destinatario e la relativa data. (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I, 10 Agosto 2017, n. 19941.


Adozione - Adozione dei minori d'età - Adottandi - Adottabilità - Opposizione - Procedimento - Impugnazione - Rito camerale - Termine per la notifica del ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza - Carattere perentorio - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie relativa al procedimento per declaratoria di stato di adottabilità di un minore.
L'omessa notifica, nel termine assegnato dal giudice, del ricorso introduttivo dell'appello avverso la declaratoria dello stato di adottabilità e del relativo decreto di fissazione di udienza (nella specie, per la rilevata mancanza di prova della ricezione della stessa, effettuata a mezzo posta elettronica certificata), non comporta, in assenza di una espressa previsione in tal senso, l'improcedibilità dell'impugnazione, dovendosi evitare interpretazioni formalistiche delle norme processuali che limitino l'accesso delle parti alla tutela giurisdizionale, ma solo la necessità dell'assegnazione di un nuovo termine, perentorio, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., sempre che la parte appellata non si sia costituita, così sanando il vizio della notificazione con effetto "ex tunc". (massima ufficiale) Cassazione civile, sez. I, 04 Agosto 2016, n. 16335.