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Codice di Procedura Civile

LIBRO PRIMO
Disposizioni generali
TITOLO I
Degli organi giudiziari
CAPO I
Del giudice
SEZIONE VI
Del regolamento di giurisdizione e di competenza

Art. 44

Efficacia dell’ordinanza che pronuncia sulla competenza (1)

I. L’ordinanza (1) che, anche a norma degli articoli 39 e 40, dichiara l'incompetenza del giudice che l'ha pronunciata, se non è impugnata con l'istanza di regolamento, rende incontestabile l'incompetenza dichiarata e la competenza del giudice in essa indicato se la causa è riassunta nei termini di cui all'articolo 50, salvo che si tratti di incompetenza per materia o di incompetenza per territorio nei casi previsti nell'articolo 28.

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(1) In base all’art. 45, comma 4, della l. 18 giugno 2009, n. 69, agli articoli 40, primo comma, 42, 44, 45, 47 e 49 la parola «ordinanza» ha sostituito la parola «sentenza». La modifica si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 (art. 58, comma 1, legge cit.).