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Codice di Procedura Civile

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO IV
Norme per le controversie in materia di lavoro
CAPO I
Delle controversie individuali di lavoro
SEZIONE II
Del procedimento
PARAGRAFO 1
Del procedimento di primo grado

Art. 423

Ordinanze per il pagamento di somme

I. Il giudice, su istanza di parte, in ogni stato del giudizio, dispone con ordinanza il pagamento delle somme non contestate.

II. Egualmente, in ogni stato del giudizio, il giudice può, su istanza del lavoratore, disporre con ordinanza il pagamento di una somma a titolo provvisorio quando ritenga il diritto accertato e nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova.

III. Le ordinanze di cui ai commi precedenti costituiscono titolo esecutivo.

IV. L'ordinanza di cui al secondo comma è revocabile con la sentenza che decide la causa.