ilcaso.it

Codice di Procedura Civile

LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO III
Delle impugnazioni
CAPO V
Dell'opposizione di terzo

Art. 407

Sospensione dell'esecuzione

I. Il giudice dell'opposizione può pronunciare, su istanza di parte inserita nell'atto di citazione, l'ordinanza prevista nell'articolo 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito.