Codice di Procedura Civile
LIBRO SECONDO
Del processo di cognizione
TITOLO III
Delle impugnazioni
CAPO IV
Della revocazione
Del processo di cognizione
TITOLO III
Delle impugnazioni
CAPO IV
Della revocazione
Art. 397
Revocazione proponibile dal pubblico ministero
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Nelle cause in cui l'intervento del pubblico ministero è obbligatorio a norma dell'articolo 70, primo comma, le sentenze previste nei due articoli precedenti possono essere impugnate per revocazione dal pubblico ministero:
1) quando la sentenza è stata pronunciata senza che egli sia stato sentito;
2) quando la sentenza è l'effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge.