Piano di riparto parziale – Natura del provvedimento – Ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. – Ammissibilità
Piano di riparto parziale – Reclamo – Legittimazione – Qualunque interessato
Piano di riparto – Impugnazione – Violazione delle norme sul litisconsorzio necessario – Vizio del processo – Annullamento anche d'ufficio – Rinvio della causa al giudice di prime cure.
Il decreto del tribunale che dichiara esecutivo il piano di riparto parziale, pronunciato sul reclamo avente ad oggetto il provvedimento del giudice delegato, nella parte in cui decide la controversia concernente, da un lato, il diritto del creditore concorrente a partecipare al riparto dell'attivo fino a quel momento disponibile e, dall'altro, il diritto degli ulteriori interessati ad ottenere gli accantonamenti delle somme necessarie al soddisfacimento dei propri crediti, nei casi previsti dalla L. Fall., art. 113, si connota per i caratteri della decisorietà e della definitività e, pertanto, avverso di esso, è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.
In tema di riparto fallimentare, ai sensi della L. Fall., art. 110 (nel testo applicabile ratione temporis come modificato dal D.Lgs. n. 169 del 2007), sia il reclamo L. Fall., ex art. 36 avverso il progetto - predisposto dal curatore - di riparto, anche parziale, delle somme disponibili, sia quello L. Fall., ex art. 26 contro il decreto del giudice delegato che abbia deciso il primo reclamo, possono essere proposti da qualunque controinteressato, inteso quale creditore che, in qualche modo, sarebbe potenzialmente pregiudicato dalla diversa ripartizione auspicata dal reclamante, ed in entrambe le impugnazioni il ricorso va notificato a tutti i restanti creditori ammessi al riparto anche parziale.
E’ applicabile anche nell'ambito dei procedimenti in camera di consiglio, ed in quelli di impugnazione del piano di riparto dell'attivo il principio per cui, quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata nè dal giudice di primo grado, che non abbia disposto l'integrazione del contraddittorio, nè da quello di appello, che non abbia provveduto a rimettere la causa al primo giudice, resta viziato, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., comma 1, l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383 c.p.c., comma 3. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Cassazione Sez. Un. Civili, 26 Settembre 2019, n. 24068. Segue...