Codice di Procedura Civile
Del processo di cognizione
TITOLO III
Delle impugnazioni
CAPO II
Dell'appello
Art. 350
Trattazione
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Davanti alla corte di appello la trattazione dell'appello è collegiale ma il presidente del collegio può delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti; (1) davanti al tribunale l'appello è trattato e deciso dal giudice monocratico.
II. Nella prima udienza di trattazione il giudice verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista dall'articolo 332, oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto di appello.
III. Nella stessa udienza il giudice dichiara la contumacia dell'appellato, provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza e procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti.
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(1) L'art. 27 della legge 12 novembre 2011, n. 183, con effetto dal 31 gennaio 2012, ha inserito le parole «ma il presidente del collegio può delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti».